Chi volesse registrare un marchio, potrebbe farlo presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo Economico. Possono essere registrati tutti i segni, rappresentabili graficamente, in grado di contraddistinguere il prodotto o servizio di un’azienda dagli altri, ossia: parole (inclusi i nomi di persona), disegni, lettere, cifre, suoni, forme del prodotto o della sua confezione, combinazioni o tonalità cromatiche.
Affinché un marchio sia registrabile, la legge prevede che esso sia caratterizzato dalla novità, ossia non sia confondibile con i marchi altrui precedentemente registrati; capacità distintiva, cioè che si distringua da prodotti e servizi altrui; liceità, che non sia contrario alla legge, al buon costume, che non tragga in inganno i consumatori sulla provenienza geografica, sulle caratteristiche e qualità relative al servizio o al prodotto.
Non si possono registrare, quindi, gli stemmi e gli altri segni utilizzati nelle convenzioni internazionali o di rilevante interesse pubblico. Ad esempio, non può essere depositato a marchio il tricolore italiano, in quanto appartiene a tutti e non può contraddistinguere un singolo bene o servizio.
Non possono registrarsi, come detto sopra, i segni che trattano in inganno i consumatori sulla derivazione geografica o sulla natura e qualità del bene o servizio offerto; i ritratti delle persone, senza il consenso di queste; il nome delle persone, diverse dal richiedente, se il suo uso possa comportarne una violazione del decoro; segni che violino il diritto d’autore altrui; segni costituiti da denominazioni geografiche generiche; segni di uso comune o simili a un marchio già registrato.
Può registrare un marchio la persona o il soggetto giuridico che intende utilizzarlo per la commercializzazione di un bene o servizio tramite la propria azienda o una società controllata. In sostanza, può essere una persona fisica o giuridica. Ad esempio, un imprenditore, una società finanziaria, un’agenzia pubblicitaria, un consorzio di imprese. Infatti, il marchio può essere registrato anche a livello collettivo, come capita per quei segni distintivi di un bene o servizio offerto da imprese della stessa località o regione.
Il marchio può essere registrato direttamente dal soggetto che intende depositarlo presso l’Uibm o da un mandatario da questi nominato. In questo caso, deve trattarsi di un consulente in proprietà industriale o di un avvocato iscritto all’albo. La nomina di un mandatario è obbligatoria se non si possiede uno stabilimento in Italia o il domicilio fiscale nel nostro paese.
Nel caso di nomina, essa può essere presentata nell’atto stesso di deposito o con procura separata. La procura può essere generale, nel senso che il consulente viene autorizzato all’espletamento di tutti gli atti relativi alla registrazione del marchio e all’ eventuale contenzioso giudiziario; specifica, se si indicano nel dettaglio quali servizi è autorizzato a svolgere in rappresentanza altrui; singola, se riguarda una sola domanda; multipla, se riguarda più domande.
Prima di presentare la domanda di registrazione di un marchio, è opportuno assicurarsi, anzitutto, che esso sia conforme alle leggi, che non abbia alcuna connotazione negativa né in Italia, né in qualsivoglia mercato di esportazione del bene o servizio, che il corrispondente dominio internet sia libero. Inoltre, si può anche cercare di effettuare già un primo filtro per escludere che il marchio sia già registrato. Ciò si può fare, ad esempio, con una semplice ricerca di anteriorità, tramite la consultazioni delle apposite banche dati, disponibili sul sito dell’Organizzazione mondiale della proprietà mondiale (WIPO). Inoltre bisogna individuare la classe di appartenenza al bene o al servizio. Ne esistono 34 per i prodotti e 11 per i servizi. Il marchio va registrato in tutte le classi in cui si intende utilizzarlo.
Per presentare la domanda di registrazione di un marchio, bisogna redarre l’apposito modulo C e depositarlo presso qualsiasi Camera di Commercio oppure, in alternativa, inviare una richiesta per posta all’Ufficio italiano Brevetti e Marchi – Divisione XIII – Via Molise, 9 – 00187 Roma, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Infine, esiste l’opzione telematica, ossia registrandosi previamente al sito web www.telemaco.infocamere.it. E’ sconsigliato, tuttavia, la richiesta per posta, in quanto a sua volta l’Uibm dovrebbe trasmettere la domanda alla Camera di Commercio per attribuire il numero e la data di deposito. In sostanza, ci sarebbe un passaggio in più, con relativo spreco di tempo e con il rischio che nel frattempo altri registrino il nostro marchio o uno simile, facendo venire meno la protezione legale.
La domanda deve contenere: il modulo C, uno in originale e 4 copie; sull’originale deve essere apposta una marca da bollo di 16 euro; l’attestazione di versamento all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara sul conto corrente n. 82618000 delle tasse dovute. Il versamento, infatti, deve avvenire prima del deposito. Bisogna allegare anche la ricevuta di pagamento su c/c postale dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio, presso la quale si effettua il deposito. Infine, si allegheranno il documento di priorità e l’atto di delega, entrambi eventuali.
Qualora il marchio fosse collettivo, essendo ciò un’eccezione, rispetto alla regola generale dei marchi individuali, è necessario anche allegare al modulo una copia del regolamento sull’uso e sulle sanzioni connesse. In loro assenza, non ci sarebbero i presupposti per procedere alla registrazione.