Ogni soggetto coinvolto in un procedimento legale detiene il diritto di impugnare una scrittura privata che sia stata presentata in giudizio dall’oppositore. Questo diritto è chiaramente sancito dall’articolo 214 del Codice di Procedura Civile, il quale stabilisce con precisione che la parte contro la quale viene prodotto tale documento, qualora voglia contestarne l’autenticità, è obbligata a disconoscere ufficialmente il proprio manoscritto o la propria firma.
Indice
Come Disconoscere una Scrittura Privata
Il disconoscimento della scrittura privata, secondo le normative vigenti, non è soggetto al rispetto di particolari requisiti formali, ma è essenziale che tale disconoscimento avvenga in maniera tempestiva per prevenire l’attribuzione di validità probatoria al documento. È indispensabile, tuttavia, che il contenuto di tale disconoscimento sia espresso in termini chiari e dettagliati, con l’obiettivo di manifestare inequivocabilmente l’intenzione di contestare l’autenticità del documento, come delineato dalla Cassazione nella sentenza n. 5461/2006. Per un esempio è possibile fare riferimento a questo modello di disconoscimento scrittura privata su Formulari.net.
Per quanto riguarda i soggetti autorizzati a effettuare il disconoscimento, non solo le parti direttamente coinvolte, ma anche gli altri soggetti aventi causa sono legittimati a intraprendere tale azione. È importante precisare che essi possono limitarsi a dichiarare la propria non conoscenza della scrittura o della firma apposta dal suo autore. Inoltre, è fondamentale evidenziare che tale prerogativa non è necessariamente esercitabile in maniera personale dalle parti: può infatti essere delegata ai loro legali rappresentanti, dato che il disconoscimento rientra nella categoria degli atti di natura processuale, e non sostanziale.
Riconoscimento Tacito della Scrittura Privata
Il riconoscimento tacito di una scrittura privata è regolamentato dall’articolo 215 del Codice di Procedura Civile, che stabilisce come un documento non impugnato entro i termini stabiliti venga considerato tacitamente accettato. In particolare, la controparte è tenuta a esprimere il proprio dissenso entro il termine perentorio fissato per la prima udienza o per la prima comunicazione successiva alla presentazione del documento.
È rilevante sottolineare che l’obbligo di contestare la tardività nell’impugnazione del documento spetta alla parte che ha introdotto il documento nel processo. Tale eccezione non può essere sollevata d’ufficio dal giudice.
Se la parte a cui il documento è attribuito o contro cui il documento è stato presentato non si presenta in giudizio (è contumace), il documento è considerato riconosciuto.
Peraltro, si preserva la facoltà del giudice di assegnare un termine aggiuntivo per la valutazione alla parte richiedente, nei casi in cui la legge lo permetta e il documento sia stato presentato in copia autentica.
Verificazione della Scrittura Privata Disconosciuta
Nel contesto di una scrittura privata formalmente disconosciuta, la parte interessata a validare il documento deve assumere l’iniziativa legale richiedendo la verificazione attraverso una specifica istanza, conformemente alle disposizioni dell’articolo 216 del Codice di Procedura Civile.
La domanda deve essere dettagliatamente integrata con l’elenco dei mezzi probatori considerati pertinenti e deve includere o fare riferimento a scritture comparabili; questo può comprendere altri documenti redatti dalla stessa parte, una firma su un documento identificativo ufficiale, o la procura alle liti rilasciata al proprio avvocato.
Dopo la ricezione dell’istanza, il giudice incarica un esperto, normalmente un perito calligrafico, che dovrà fare affidamento sulle scritture di comparazione indicate dal giudice o concordate dalle parti. Una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) priva delle predette scritture comparabili è considerata nulla, sebbene tale nullità possa essere sanata qualora non venga contestata tempestivamente dalla parte interessata, dopo la presentazione della consulenza stessa.
È importante sottolineare che il disconoscimento del documento non impedisce alla parte di dimostrare le circostanze contenute nella scrittura attraverso altre vie probatorie.
Per quanto riguarda le sanzioni, qualora dalla verifica emerga che la scrittura o la firma provenga effettivamente dalla parte che la disconosce, può essere inflitta a quest’ultima una sanzione pecuniaria che varia da due a venti euro.
Si evidenzia, inoltre, che la richiesta di verifica può essere presentata anche tramite un autonomo atto di citazione, benché ciò possa comportare un’onere di spesa qualora la scrittura venga infine riconosciuta.